L’accordo Stato regioni del 21 dicembre 2011 ha sancito alcuni punti fondamentali in tema di salute e sicurezza sul lavoro. I più importanti riguardano la modalità e i tempi della formazione obbligatoria.
La frequenza minima dei corsi di formazione è stabilita al 90%. I docenti devono avere un’esperienza minima di almeno 3 anni.
L’accordo ha anche regolamentato nel dettaglio la formazione obbligatoria per datori di lavoro, dipendenti e preposti per la sicurezza.
Accordo Stato regioni 21 dicembre 2011: novità per lavoratori, dirigenti e RSPP
Sono stabiliti 3 livelli di rischio (alto, medio e basso) a cui corrispondono 16, 12 e 8 ore di formazione obbligatoria. La formazione è ripartita in 4 ore generali e 4-8-12 ore di formazione specifica sui rischi del settore. Per i preposti sono aggiunte 8 ore di formazione in più.
L’accordo Stato regioni 21 dicembre 2011 ha anche stabilito che l’aggiornamento di lavoratori, preposti e dirigenti deve essere di almeno 6 ore ogni 5 anni per i lavoratori. Per dirigenti e prepostii nvece deve essere di almeno 8 ore ogni 5 anni.
Importante anche la questione sugli attestati sulla sicurezza rilasciati al termine dei corsi. Questi devono contenere almeno l’indicazione del soggetto organizzatore, la normativa di riferimento e la specifica della tipologia di corso seguita. Deve inoltre essere indicato il settore di riferimento e monte ore frequentato. L’attestato deve riportare i dati anagrafici e il profilo professionale del corsista. Infine serve anche la firma dall’organizzatore.
L’accordo Stato regioni del 21 dicembre 2011 ha anche deliberato importanti novità per la formazione di datori Lavoro e RSPP. Anche in questo caso sono fissati i livelli di rischio, le ore di aggiornamento e i temi su cui devono vertere le lezioni. È infine specificato come deve essere l’attestato rilasciato a fine corso per essere a norma.